Art. 9.
(Istituzione di un tavolo di coordinamento nazionale tra lo Stato e le regioni).

      1. È istituito presso al Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di coordinamento nazionale sulle politiche giovanili, composto in maniera paritetica da rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di politiche giovanili e da rappresentanti delle regioni competenti nella medesima materia.
      2. Le regioni contribuiscono all'individuazione delle priorità da perseguire nell'ambito del tavolo di cui al comma 1, previa opportuna e adeguata consultazione delle realtà giovanili del rispettivo territorio.
      3. Nell'ambito delle azioni di propria competenza in materia di politiche giovanili, le regioni provvedono a garantire la realizzazione di interventi intersettoriali e trasversali, mediante leggi o piani di indirizzo.